STATUTO ASSOCIAZIONE "OVERDRIVE"
ARTICOLO 1
E' costituita un'Associazione disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile
denominata "OVERDRIVE".
L'Associazione ha sede legale in Roma (Rm) Via Alcamene 124, c.a.p. 00124.
ARTICOLO 2
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
L'associazione ha i seguenti scopi:
Promuovere e diffondere la conoscenza della tecnica motociclistica e automobilistica.
Favorire lo sviluppo della esperienza e della circolazione motociclistica e automobilistica.
Contribuire alla vita e allo sviluppo della comunità motociclistica, automobilistica e della collettività, traendo i propri principi ispiratori dalle analoghe esperienze nazionali ed internazionali.
Agire come punto di riferimento per i cittadini sulle tematiche del trasporto, del motociclismo, dell'automobilismo, dell'ambiente, della vita civile, sociale e culturale;
Promuovere la conoscenza delle problematiche relative al motociclismo e automobilismo in particolare ed all'utenza stradale in generale;
Innalzare il livello formativo dei motociclisti e automobilisti per aumentarne la sicurezza su strada;
Definire progetti a livello associativo, sociale, normativo ed infrastrutturale per il miglioramento pratico dell'attività motociclistica e automobilistica;
Stimolare la ricerca di sistemi innovativi per l'incremento della sicurezza motociclistica, automobilistica e della qualità della vita collettiva;
Sviluppare efficaci piani di collaborazione con enti pubblici, privati, aziende ed associazioni che condividano i fini del presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
Sviluppo e diffusione di attività connesse alla disciplina del motociclismo e automobilismo, anche turistico e sportivo, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività, ricreativa idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.
Promuovere la sicurezza stradale dare un valido aiuto e supporto sia morale, psicologico, legale.
Tutelare i motociclisti e automobilisti attraverso:
- la sensibilizzazione e l'adesione di quanti sono stati oggetto di incidenti stradali;
- la denuncia alle autorità di cattiva gestione e cura della rete stradale
- l'organizzazione di corsi di guida sicura, al fine di aumentare la capacità di guida in particolare fra i giovanissimi;
- la ricerca, l'individuazione e la denuncia di tutte quelle situazioni che possono in qualche modo rendere pericolosa la circolazione stradale, proponendo soluzioni alternative o sperimentali;
- l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza stradale e della giustizia;
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro:
Mantenere, sviluppare e gestire il sito internet www.oltrelaguida.it .
Svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline sopra indicate.
Svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posti di ristoro.
Organizzazione e/o partecipazione a eventi;
Promuovere ed organizzare attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
Svolgere qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente.
Fornire ai Soci servizi e beni con caratteristiche specificatamente adattate alle esigenze sociali di Overdrive tramite Partner Operativi.
Il rapporto con enti, aziende ed associazioni terze è gestito mediante apposite delibere dagli Organi Direttivi che ne valutano l'opportunità per il raggiungimento degli obiettivi associativi.
L'associazione potrà altresì aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative.
ARTICOLO 3
La durata della associazione è stabilita a tempo indeterminato.
ARTICOLO 4
Avendo l'associazione finalità esclusivamente culturali, essa si prefigura senza alcuna distinzione etnica, religiosa, ideologica e politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.
A questo proposito è fatto divieto assoluto ai soci di promuovere, nell'ambito dell'associazione, qualsiasi iniziativa o manifestazione di carattere politico che possa in qualunque modo distogliere o ledere gli effettivi scopi dell'associazione.
ARTICOLO 5
Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini stranieri ed italiani che condividano le finalità previste dall'art. 2 dello Statuto.
Potranno inoltre essere soci: le associazioni, i circoli, le fondazioni, e gli organismi in genere aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione.
Il numero dei soci è illimitato.
L'ammissione dei soci ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento dell'iscrizione nell'apposito libro, con approvazione del direttivo.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
È esclusa qualsiasi limitazione in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.
I soci si distinguono in:
- SOCI FONDATORI: soggetti che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione e che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Non pagano quota di iscrizione e hanno diritto di voto attivo e passivo;
- SOCI ORDINARI: soggetti che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione, ma che non sono intervenuti nella sua costituzione. Le candidature a "socio ordinario" possono essere proposte dai diretti interessati o da qualsiasi altro socio, ma devono essere approvate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in carica. Pagano quota di iscrizione se stabilità dal consiglio direttivo e, se di maggiore età, hanno diritto di voto attivo e passivo.
SOCI SOSTENITORI: Soggetti esterni all'Associazione (persone fisiche e giuridiche, nazionali e internazionali) che, condividendo le finalità di quest'ultima, vogliono ad essa contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione fissati dall'Assemblea.
ONORARI Personalità di prestigio con elevati standard professionali, che contribuiscono a favorire lo sviluppo dell'Associazione.
SOCI VOLONTARI: Soggetti che prestano gratuitamente la propria attività operativa a favore dell'associazione.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
I soci in regola con il versamento della quota annuale, ove prevista, hanno diritto a:
- ottenere la "Tessera Socio " dell'Associazione (individuale e non cedibile a terzi);
- usufruire delle convenzioni stipulate dall'Associazione;
- ricevere materiale informativo e notizie;
ARTICOLO 6
Tutti i Soci hanno eguali diritti e possono:
1. frequentare i locali sociali e servirsi dei servizi gestiti dall'Associazione;
2. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
3. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
4. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
5. esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
6. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità ai sensi di legge e del presente Statuto;
7. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.
Tutti i Soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Tutti i Soci hanno il dovere di:
1. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti;
2. mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
3. versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo ove dovute;
4. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.
E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
È facoltà dl consiglio fissare quote associative che possono essere di diversi tipi:
1. Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni Socio deve versare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.
ARTICOLO 7
Lo scioglimento del rapporto è determinato da morte, recesso, esclusione o decadenza e, per le persone giuridiche, anche dallo scioglimento. Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, in qualsiasi momento, il socio può recedere se non intende più proseguire nelle attività di collaborazione agli scopi della Associazione. Il recesso deve essere richiesto attraverso una comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio Direttivo e da spedire mediante fax, raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Tale richiesta deve avere un preavviso di almeno tre mesi, che decorrono dalla data di ricezione del fax, dal timbro d'arrivo dell'ufficio postale e dalla ricezione del messaggio e-mail certificato ai sensi delle leggi vigenti in quella data. L'associato è, comunque, tenuto al pagamento della quota di iscrizione per l'anno in corso ove stabilita. I soci recedenti o esclusi e che, comunque, hanno cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio. Può essere escluso il socio che:
- Per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Direttivo, ed ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
- Per deliberazione del Consiglio Direttivo per gravi motivi e per la perdita dei requisiti essenziali in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione è ritenuta legittima anche nel momento in cui un socio tenga una condotta gravemente offensiva nei confronti del coordinatore, ancorché determinata da motivi di risentimento personale.
- non osserva lo Statuto, i regolamenti interni e ogni altra prescrizione degli organi adottati in attuazione delle finalità;
- viene meno all'obbligo di collaborazione agli scopi dell'associazione;
- è dichiarato interdetto o inabilitato, se persona fisica;
- è dichiarato fallito, se persona giuridica;
- non è in regola con i versamenti della quota associativa per più di due anni, con esclusione dei soci fondatori;
- ha arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa;
- non ha un comportamento basato su correttezza, buona fede, onestà e rigore morale e nel rispetto del presente statuto verso gli altri aderenti.
L'esclusione del socio è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. I soci che hanno receduto o siano stati esclusi, non hanno il diritto sul patrimonio dell'associazione.
ARTICOLO 8
Sono organi della Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.
ARTICOLO 9
L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è formata da tutti gli associati in regola con i contributi associativi, ove previsti. Ciascun socio dispone in assemblea di un voto.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Associazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Deve inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso da spedirsi, con qualsiasi mezzo compresa la posta elettronica, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima, eventualmente della seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.
L'assemblea può essere inoltre convocata oppure mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e sul sito internet dell'associazione almeno 30 giorni prima della data fissata.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.
L'assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto; in particolare delibera sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo preventivo predisposti dal consiglio direttivo; sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sull'ammontare delle quote di ammissione e delle quote annuali; approva eventuali regolamenti interni e loro modifiche; in sede straordinaria delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivi e dello statuto e sullo scioglimento dell'assemblea.
L'assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza del Presidente l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente.
Delle riunioni delle assemblee si redige apposito verbale che dovrà essere riportato su apposito libro dei verbali.
ARTICOLO 10
L'amministrazione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri liberamente eletti tra gli associati dell'assemblea che ne determina il numero.
I consiglieri durano in carica anni 5 (cinque) e sono rieleggibili; non hanno diritto ad alcun compenso, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute per l'associazione.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente.
ARTICOLO 11
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione. Inoltre: nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere; decide sulle domande di ammissione a soci e ne accetta le dimissioni; compila il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'assemblea degli associati; predispone i regolamenti interni che vengono approvati dall'assemblea.
ARTICOLO 12
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
ARTICOLO 13
Il Segretario/Tesoriere provvede alla tenuta dei libri sociali; trascrive i verbali del Consiglio e della assemblea, tiene la contabilità; è custode del patrimonio dell'associazione.
ARTICOLO 14
Il patrimonio della associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà della Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi derivanti da manifestazioni e comunque dai proventi delle attività della Associazione;
c) da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
ARTICOLO 15
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere un rendiconto economico e finanziario per l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile dell'anno successivo.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o anche avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Gli associati possono prendere visione del rendiconto presso la sede della Associazione nella settimana che precede l'assemblea.
ARTICOLO 16
In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi motivo, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori all'interno della stessa determinandone i poteri; il patrimonio dell'ente dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 17
Durante l'assemblea di nomina del Consiglio Direttivo possono essere nominati tra gli iscritti i Revisori dei Conti.
Questi sono in numero di tre effettivi, che nomineranno all'interno il proprio Presidente.
I revisori durano in carica anni 3 (tre).
Il collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
ARTICOLO 18
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia.
Persichetti Auteri Francesco Saverio
Lucarelli Fabio
Piacenza Patrizio